ORGANIZZAZIONE MATRIMONI ED EVENTI


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giovedì 1 aprile 2010

Tutto sui documenti civili e religiosi




Corso prematrimoniale

Il matrimonio religioso richiede la frequenza di uno specifico corso prematrimoniale tenuto in tutte le parrocchie, serve a preparare alla vita coniugale secondo i principi Cristiani e ad esaminare i principali aspetti, problemi ed esigenze che la coppia si ritroverà ad affrontare sin dal giorno del matrimonio. Oltre al parroco catechista, molte volte questi corsi vedono il supporto di specialisti del settore, quali psicologi e pediatri e anche avvocati. Le modalità di svolgimento sono decise autonomamente dalle diverse diocesi, anche se esistono dei principi che valgono in linea generale per tutti:
* I fidanzati devono presentarsi almeno un anno prima della data del matrimonio, e davanti al parroco della parrocchia di residenza, per richiedere informazioni e le modalità di partecipazione al corso;
* Il corso si tiene almeno tre mesi prima della data fissata per le nozze;
* I futuri sposi possono scegliere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza scelta
* La durata non deve essere inferiore a dieci giorni, divisi in più settimane;
* Ogni corso è costituito da poche coppie di futuri sposi (di solito cinque o sei) e propone momenti di confronto tra di esse, al fine di rivelarsi utile e costruttivo;
* Durante il corso, il parroco darà indicazioni sui documenti che si devono fare e quando presentarli. Particolarmente curata sarà anche la preparazione liturgica alla celebrazione;
* La partecipazione a questi corsi deve essere considerata moralmente obbligatoria;
* Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, dalle Curie ritenuto indispensabile per ottenere il permesso di sposare.




La Chiesa Cattolica
richiede ai futuri sposi la partecipazione ad un corso preparatorio al matrimonio, da seguire presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi;
• Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non più di sei mesi.Questo documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un’altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento.
• Certificato di Cresima Che deve essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la cerimonia;
• Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona.Questa è necessaria quando uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero avviene alla presenza di due testimoni: il Parroco istruisce un "processino" e raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un'altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell'interessato.

Una volta prodotti questi certificati, il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi civile, al termine della quale, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai certificati religiosi, verrà poi portato al Parroco che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.
Accertata l’assenza di irregolarità, il Parroco provvede alle “Pubblicazioni Religiose”
Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non appartengono alla stessa.Nel momento in cui la coppia abbia deciso di sposarsi presso una Diocesi differente dalla propria, il Parroco di quest'ultima rilascia un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.
Dopo la celebrazione, il Parroco compila l’atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto adempimento al parroco.Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti del matrimonio civile: non dal momento della trascrizione, ma da quello della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. Quest'efficacia retroattiva della trascrizione non è irrilevante: basti pensare al caso del coniuge che muore subito dopo la celebrazione, e che trasmette così al coniuge superstite parte della propria eredità: il coniuge superstite ha la qualità di legittimario.


Pubblicazioni Civili:
Gli articoli da 93 a 104 del Codice Civile sono stati recentemente aggiornati dagli articoli da 50 a 62 del Nuovo Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).La richiesta di Pubblicazioni è presentata all’Ufficiale di Stato Civile di uno dei due Comuni di residenza dei futuri coniugi. I legittimati a presentare tale richiesta sono i nubendi o un’altra persona munita di procura speciale (non è più richiesta la presenza di un genitore e dei testimoni). I nubendi dovranno dichiarare:
• Nome, cognome, luogo e data di nascita (per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Chi ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, può sposarsi quando ricorrano “gravi motivi” e previo decreto dell’autorità giudiziaria)
• Residenza e Cittadinanza
• Libertà di stato, cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio (es. divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio) ex art. 86 c.c.
• (solo per la donna) Che il precedente matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni ex art. 89 c.c., cd. divieto temporaneo di nuove nozze
• Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ex art. 87 c.c.
• Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente ex art. 85 c.c.
• Di non avere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro sposo ex art. 88 c.c.
Una volta fatte queste dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale (che ha sostituito il vecchio registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d’ufficio.
Verificata la veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficiale espone l’Atto di Pubblicazione per 8 giorni interi trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da portare al Parroco nel caso di rito concordatario, o ancora l’autorizzazione in caso di matrimonio acattolico.
Quando uno degli sposi è residente in un altro Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all’altro ComuneSe si è scelta la strada del solo rito civile, il matrimonio potrà essere celebrato dopo 4 giorni dall’avvenuta ultima pubblicazione, altrimenti occorrerà aspettare anche i tempi per l’affissione delle pubblicazioni religiose.Per motivi di necessità, il matrimonio civile può essere celebrato anche in un Comune diverso da quello in cui sono state richieste le pubblicazioni.
In questo caso, analogamente a quanto già detto, l’Ufficiale di Stato Civile trasmetterà la documentazione agli uffici del Comune scelto per il rito.Anche se celebrato in un Comune diverso, il matrimonio civile si svolgerà comunque in Comune o in una location appartenente al Comune. Unica eccezione a tale regola è l’infermità o altro impedimento giustificato di uno o entrambi gli sposi.
Regime patrimoniale: comunione o separazione?
Il matrimonio produce automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Tale regime può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione.Vediamo le differenze:
Comunione ; Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50% e la gestione spetta ad entrambi. Beni inclusi: fanno parte del regime di comunione i frutti dei beni personali degli sposi, gli acquisti compiuti da entrambi (anche separatamente), le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.Beni esclusi: costituisce patrimonio personale di ciascun coniuge tutto quanto posseduto da ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, come pure i beni ricevuti in seguito tramite eredità o donazione, i beni personali, quelli che servono all'esercizio della professione, quelli ottenuti come risarcimento di un danno subito e della pensione di invalidità e quelli acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni nominati.
Separazione ; Si costituisce all'atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio. Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, entrambi conserveranno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne avranno il godimento e l'amministrazione. I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.Articoli Codice Civile
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.A chi spetta l'assegno per il congedo matrimoniale
* ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
* all'operaia ed al marittimo che si dimettano per contrarre matrimonio;
* ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc.;
* ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
* ai marittimi in servizio militare che possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva;
* ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
I documentiPer ottenere l'assegno di congedo i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio al datore di lavoro entro 60 giorni successivi al matrimonio.In caso di pagamento da parte dell'INPS, la domanda di assegno con la copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro 1 anno.Importo e pagamentoL'assegno e' pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed e' calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana). E' corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio del periodo di congedo. L'Azienda chiede poi il rimborso all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi, viene pagato dall'INPS.Il ricorsoNel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
*presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;*inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
*presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge;
*al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso;
Fonte informativa : sito dell'INPS